PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il microcredito. Finalità e risorse).

      1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il microcredito, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento di piccoli progetti imprenditoriali presentati da cittadini italiani residenti in Italia, dagli enti senza fini di lucro o dalle associazioni che intendono avviare programmi di microcrediti in specifiche realtà territoriali ovvero dedicati a specifici settori di intervento.
      2. La dotazione finanziaria del Fondo è di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      3. Il limite massimo della richiesta di un prestito a valere sui finanziamenti del Fondo è fissato a 30.000 euro.

Art. 2.
(Modalità di accesso al Fondo).

      1. L'accesso alle risorse del Fondo avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione emanati dal Ministero dello sviluppo economico, cui partecipano i cittadini, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, interessati ad accedere ai relativi finanziamenti.
      2. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le procedure per l'emanazione dei bandi di selezione di cui al comma 1, le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, i requisiti per accedere ai relativi finanziamenti e le procedure di restituzione dei prestiti.

 

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Art. 3.
(Beneficiari).

      1. Sono ammessi ai benefìci previsti dalla presente legge i cittadini residenti in Italia, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, senza occupazione ovvero appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo non superiore a 20.000 euro lordi.

Art. 4.
(Agevolazioni sul prestito).

      1. La restituzione del prestito a valere sulle risorse del Fondo ha inizio a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione del prestito medesimo.
      2. Il tasso di interesse fisso annuo per la restituzione del prestito è stabilito al 2 per cento.
      3. Le modalità e i tempi per la restituzione del prestito sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.
(Durata del Fondo e relazione conclusiva).

      1. Il Fondo ha durata triennale.
      2. Al termine del terzo anno dalla data di istituzione del Fondo, si procede alla verifica dell'attuazione delle finalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, con le modalità stabilite dai commi 3 e 4 del presente articolo.
      3. Ai fini di cui al comma 2, il funzionamento dei programmi di finanziamento previsti dal Fondo è sottoposto a valutazione da parte di un esperto indipendente individuato dal Ministro dello sviluppo economico.
      4. Gli esiti della valutazione di cui al comma 3 sono trasmessi, mediante apposita relazione, al Ministro dello sviluppo economico, che li esamina al fine dell'eventuale prosecuzione dei programmi di finanziamento previsti dal Fondo.

 

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Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.